Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo e Alessandro della Nazionedei Bergamaschi in Roma
STATUTO
NUOVO STATUTO DELLA ARCICONFRATERNITA DEI SANTI BARTOLOMEO ED ALESSANDRO DELLA NAZIONE DEI BERGAMASCHI IN ROMA
(approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 10 novembre 1985 e completato dal consiglio di amministrazione il 13 luglio 1987. Modificato da delibera regionale n.6655 del 6/8/93)
Art. 1
Natura, sede, scopo ed organizzazione
L'Arciconfratemita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, eretta nell'anno 1539 dal canonico Giangiacomo Tasso con altri, è retta dal presente statuto.
Art. 2
L'Arciconfratemita ha per fine:
a) mantenere e promuovere la vita associativa dei bergamaschi in Roma e sua provincia ;
b) operare per la formazione integrale della persona, mediante formazione religiosa, morale e culturale dei propri associati e delle loro famiglie, mediante iniziative di carattere educativo, assistenziale, sociale e culturale;
c) mantenere e promuovere tra i soci i valori della famiglia e della civile convivenza, secondo le tradizioni del popolo bergamasco
Art. 3
L'Arciconfratemita ha sede in Roma, attualmente in via di Pietra, 70, soddisfa agli obblighi della sua fondazione e provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 con i seguenti mezzi:
a) con le rendite dei beni che possiede in proprio, indicati nello stato patrimoniale dell'Arciconfratemita come risulta, alla data del 31 dicembre 1986, nell'allegato A);
b) con le liberalità, coi lasciti e doni che potrebbero esserle fatti per atti tra vivi ed ultime volontà, e con le eventuali elargizioni;
c) con quote associative, periodiche e straordinarie, deliberate dall'assemblea.
Art. 4
Organi dell'Arciconfratemita sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consiglio di amministrazione che è il presidente dell'Arciconfratemita
d) il collegio dei revisori dei conti
Art. 5
Soci
Possono essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita i cittadini italiani nati in provincia di Bergamo, con residenza, domicilio o abituale dimora nella città e provincia di Roma, che abbiano compiuto la maggiore età.
Possono essere ammessi, inoltre, il coniuge, i figli e i nipoti in linea diretta dei suddetti, purché residenti nella città e provincia di Roma.
Art. 6
Per essere ammessi come soci occorre fare domanda al consiglio di amministrazione, corredandola dei documenti atti a comprovare i requisiti richiesti dal precedente articolo, di essere cittadino italiano, di religione cattolica, nonché di aver preso conoscenza e di accettare le norme del presente statuto e di obbligarsi alla leale osservanza del medesimo.
Il consiglio di amministrazione istruisce le domande e le presenta all'assemblea dei soci nella seduta ordinaria di settembre per decidere sulla accettazione o meno delle domande stesse
L'associato può recedere dall'Arciconfraternita comunicandolo per iscritto al consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, come stabilisce l'art. 24 del codice civile.
Soci onorari. Tutti i soci al superamento del 70° anno di età, salvo loro esplicita diversa richiesta, sono considerati "Soci Onorari", con diritto a partecipare all'attività dell'Arciconfraternita e presenziare alle assemblee con voto consultivo. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote associative periodiche o straordinarie.
Art. 7
I soci hanno l'obbligo:
a) di osservare la volontà dei fondatori dell'Arciconfraternita circa gli obblighi assunti dalla stessa istituzione, lo statuto ed il regolamento della medesima;
b) di difendere e mantenere tutte le ragioni dell'Arciconfraternita;
c) di accettare, per quanto lo permettano le loro occupazioni, e disimpegnare con sollecitudine, zelo ed amore, le cariche e le trattative di speciali affari loro affidati dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione;
d) di mantenere con incensurata condotta la buona fama dell'Arciconfraternita;
e) di intervenire all'assemblea dei soci;
f) di procurare l'incremento del bene morale e materiale del sodalizio.
Art. 8
Il socio che viene meno ai suoi doveri può incorrere nella sospensione o anche nella espulsione dall'Arciconfraternita.
La sospensione è deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno dieci soci, sentito il consiglio medesimo. La sospensione, che non può superare i sei mesi, priva il socio dei diritti e dei benefici che gli spettano.
L'espulsione, motivata da gravi motivi o dalla palese, violazione delle norme statutarie, è pure deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno venti soci, sentito il consiglio medesimo.
Art. 9
Assemblea dei soci
L'assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci dell'Arciconfraternita.
Essa elegge nel proprio seno:
a) il presidente ed il vice-presidente dell'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 10
Il presidente ed il vice-presidente dell'assemblea durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza interruzione nello stesso incarico non più di una volta. La loro funzione concerne i lavori dell'assemblea.
Art. 11
L'assemblea dei soci delibera:
a) sui bilanci preventivi di ogni anno solare, da approvarsi nell'ultima decade di settembre dell'anno precedente e sui consuntivi da approvarsi nell'ultima decade di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i conti medesimi.
b) sulla istituzione di quote associative, periodiche o straordinarie, per fare fronte ad esigenze di bilancio anche a carattere ordinario;
c) sulle proposte di maggiori entrate, di maggiori spese, di spese impreviste, o storni di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, di entità superiore al 25% dell'originario stanziamento complessivo del bilancio preventivo;
d) su tutti gli atti che possono implicare modificazione del patrimonio sociale;
e) sulle proposte di modificazione al presente statuto, delle quali l'esperienza abbia dimostrato la necessità o l'utilità;
f) su quanto è riservato all'assemblea dalle leggi, dal presente statuto, e sulle proposte che venissero deferite alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione
Art. 12
L'assemblea dei soci, convocata dal suo presidente, si raduna ordinariamente due volte all'anno, l'ultima decade di maggio e l'ultima decade di settembre.
Si raduna straordinariamente ogni volta che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ove venga fatta richiesta, da almeno un decimo dei soci (art. 20 codice civile) i quali precisino i motivi e l'oggetto della richiesta adunanza.
Le adunanze promosse dal consiglio di amministrazione o dai soci sono convocate non più tardi di trenta giorni successivi, rispettivamente, al giorno della deliberazione presa dal consiglio stesso, o al giorno della presentazione della richiesta dei soci.
L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie, di cui al primo comma, può essere comunicato ai soci mediante pubblicazione sul periodico a stampa dell'Arciconfraternita "Noter".
Le altre convocazioni sono disposte con l'invio ai soci dell'invito contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione, su mandato del consiglio, concorda con il presidente dell'assemblea la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 13
Le adunanze dell'assemblea sono valide se regolarmente convocate e presiedute e se vi interverrà in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima del giorno successivo, almeno dodici soci non appartenenti al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, senza contare gli astenuti, che debbono comunque essere inferiori alla metà meno uno dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe nel limite di due persone.
Per la modifica dello statuto, in seduta straordinaria, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci, presenti o rappresentati con delega, nei limiti di due a persona, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14
Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre prese a scrutinio segrete quando si tratti di elezioni a cariche sociale e in genere di questioni riguardanti le persone.
Negli altri casi le deliberazioni sono a voto palese, sempreché non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno dieci presenti
Nei casi contemplati dall'art. 8 il socio interessato potrà presentarsi all'assemblea per dare le proprie giustificazioni, ma dovrà assentarsi durante la discussione e la votazione che lo riguardano.
Art. 15
La presidenza dell'assemblea ha potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine delle adunanze. Qualunque suo provvedimento è immediatamente esecutivo
In caso di assenza del presidente e del vice-presidente dell'assemblea si procede all'elezione tra i soci presenti del presidente della seduta.
Art. 16
Il segretario dell'Arciconfraternita è segretario del consiglio di amministrazione e dell'assemblea
I verbali delle assemblee devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati: essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei soci abbia inteso giustificare il proprio voto.
I verbali suddetti sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente dell'assemblea, o di chi ne fa le veci, e sono tenuti in apposito registro, di cui ogni socio può prendere visione. Le deliberazioni che debbono avere immediata esecuzione devono essere indicate nel verbale.
Il verbale deve essere approvato a fine seduta.
Il segretario provvede alla pubblicazione degli estratti dei verbali concernenti singole deliberazioni all'albo dell'Arciconfraternita.
Art. 17
Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione dell'Arciconfraternita è composto da cinque a sette consiglieri, eletti tra i soci dall'assemblea, la quale ne determina il numero.
L'assemblea può provvedere in tempi successivi ad integrare il consiglio per raggiungere il suddetto numero massimo di componenti. In tale caso i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio di carica del consiglio.
L'elezione è fatta a scrutinio segreto mediante scheda.
Per l'elezione del consiglio ogni socio segna sulla scheda non più di quattro nominativi se i consiglieri da eleggere sono cinque e non più di cinque se i consiglieri da eleggere sono sette; sono dichiarati eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti i più anziani di ammissione all'Arciconfraternita hanno la precedenza.
Quando però trattasi di eleggere un minor numero di consiglieri, ciascun votante designa tanti candidati quanti sono i posti vacanti; in questo caso si richiede che gli eletti conseguano la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 18
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti, consecutivamente nello stesso incarico, una sola volta.
Il presidente ed i consiglieri rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assolto l'ufficio.
Art. 19
A seguito di dimissioni, morte o trasferimento di residenza fuori della provincia di Roma di qualche consigliere, deve essere completato il consiglio di amministrazione con l'elezione suppletiva nella seduta successiva al verificarsi della vacanza.
I nuovi eletti durano in carica soltanto il tempo in cui sarebbero rimasti ancora in carica i consiglieri che, cessati per qualche causa, sono da essi surrogati.
Art. 20
Non possono essere eletti negli organi dell'Arciconfraternita - se eletti decadono dalla carica - coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità e di incompatibilità previste dalla legge.
Art. 21
Il Consiglio, nella sua prima seduta, provvede alla elezione del presidente e del vicepresidente.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione ne fa le veci il vice-presidente.
Art. 22
Le attribuzioni e gli obblighi del consiglio di amministrazione sono:
a) predisporre ogni anno, entro il 15 settembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo e rendere, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'anno precedente; provvedere alle variazioni ed assestamenti di bilancio, nel corso dell'esercizio, nei limiti di quanto non compete all'assemblea a norma dell'art. 11, punto c);
b) deliberare su tutti gli affari da proporre all'assemblea dei soci e formulare le proposte che riguardano acquisto, vendita o permuta di immobili, accettazione di doni e lasciti, affrancazione e costituzione di canoni, censi ed altre annualità, sia attive che passive, ed in generale tutti gli atti che eccedono i limiti di ordinaria amministrazione;
c) decidere sulle controversie e adire l'autorità giudiziaria;
d) sovrintendere alla osservanza dello statuto e dei regolamenti ed eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
e) prendere tutti i provvedimenti non riservati all'assemblea dei soci, ed, in via di imprescindibile e assoluta necessità anche altri provvedimenti, con l'obbligo di farli ratificare all'assemblea stessa, nella successiva adunanza;
f) nominare il segretario dell'Arciconfraternita, assumere e licenziare dipendenti ed assegnare stipendi e compensi.
Art. 23
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno una volta ogni due mesi nei giorni determinati dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente, le seconde in caso di urgenza, sia per invito del
presidente o del vice-presidente, sia per domanda sottoscritta da due consiglieri.
Art. 24
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei propri componenti, compreso il presidente o il vice-presidente, ed adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti si intenderà respinta la proposta.
Le votazioni hanno luogo a scheda segreta quando si tratti di questioni concernenti persone.
Art. 25
I verbali delle riunioni, stesi su apposito registro, devono essere approvati a fine seduta e firmati da tutti i presenti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.
Le singole deliberazioni estratte dai verbali, devono essere firmate dal presidente e dal segretario
Art. 26
Il presidente dell'Arciconfraternita viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il consiglio stesso.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza giuridica e legale dell'Arciconfraternita;
b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;
c) concorda con il presidente dell'assemblea le date di convocazione della stessa e l'ordine del giorno;
d) nei casi di assoluta urgenza e necessità compie tutti gli atti riservati al consiglio di amministrazione, salvo ratifica del medesimo nella prima adunanza;
e) può delegare ai singoli consiglieri il disimpegno di mandati speciali anche continuativi
Art. 27
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto ed è composto dal presidente e da due membri scelti tra i soci.
L'elezione avviene in concomitanza con l'elezione del consiglio di amministrazione.
Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente nell'incarico non più di una volta.
Il collegio dei revisori dei conti viene invitato alle riunioni del consiglio di amministrazione ed ha l'obbligo di partecipare alle assemblee.
Art. 28
Eliminato come da deliberazione n. 6655 del 6.8.93 della Giunta Regionale del Lazio
Art. 29
Le reversali di incasso ed i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico (per il tesoriere*) se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza del Vicepresidente, del Segretario e del Consigliere che soprintende al servizio cui si riferisce la riversale o il mandato.
* Viene eliminato "per il tesoriere" per effetto della deliberazione n. 6655 del 6.8.93 della Giunta Regionale del Lazio.
Art. 30
Assistenza e beneficenza
I fini dell'Arciconfraternita, indicati nell'art. 2, sono perseguiti mediante:
a) la organizzazione, presso la sede dell'Arciconfraternita, o altrove, di incontri per i soci e le loro famiglie e di manifestazioni connesse alle finalità dell'Arciconfraternita stessa o comunque di generale interesse per i bergamaschi.
Tali iniziative potranno essere promosse dagli organi dell'Arciconfraternita, sia per rispondere alle sollecitudini della comunità ecclesiale e civile di Roma e degli enti ed organismi di carattere religioso ivi operanti, sia su indicazioni provenienti dalla comunità ecclesiale e civile di Bergamo;
b) l'assistenza morale, religiosa e sociale verso i soci e i loro familiari, promossa nello spirito di solidarietà dell'Arciconfraternita. Sono oggetto di specifica attenzione i minori, gli ammalati e invalidi, gli anziani, con interventi anche a domicilio;
c) l'assegnazione di incentivi agli studi dei figli e orfani di soci, quali premi e borse di studio;
d) l'assistenza religiosa, esercitata:
- provvedendo all'ufficiatura della chiesa di S. Maria della Pietà (anticamente chiesa parrocchiale di S. Macuto nel rione Colonna), che le appartiene come da istromento
17 settembre 1786, attenendosi alle disposizioni espresse nei lasciti patrimoniali ed alle funzioni autorizzate dal consiglio di amministrazione nei limiti, per la spesa, dei fondi stanziati nei bilanci annuali di previsione delle entrate e delle spese;
- soddisfacendo ai legati di sante messe e di altro genere che gravano il suo patrimonio, specificate nel regolamento
Art. 31
Nobile Collegio Cerasoli in Roma
L'Arciconfraternita amministra l'ente morale denominato" Nobile Collegio Cerasoli", tenendone distinto il patrimonio.
Il Collegio è stato fondato dal canonico Flaminio Cerasoli con testamento in data 10 novembre 1640, atto del Notaio capitolino Salvetti, ha per scopo l'istruzione superiore di giovani poveri bergamaschi avviati al sacerdozio, è governato secondo le norme del regolamento - statuto approvato con decreto della Sacra Congregazione degli studi del 26 giugno 1858, modificato con decreto del 22 febbraio 1935 dalla Sacra Congregazione per i Seminari e le Università degli studi, e vi provvede con i beni di sua proprietà, giusta lo stato dei capitali annesso al conto consuntivo dell'anno 1986.
Art. 32
Collegamento con la Diocesi di Bergamo
Nell'intento di promuovere un più stretto legame con la chiesa che è in Bergamo, il consiglio di amministrazione dell'Arciconfraternita si avvale della collaborazione di un sacerdote designato dall'ordinario della diocesi di Bergamo.
La designazione avviene in coincidenza con l’elezione degli organi dell'Arciconfraternita.
Art. 33
Disposizioni finali
Entro tre mesi dall'avvenuta approvazione di cui all'art. 36, a norma di legge, del presente statuto, il presidente in carica del consiglio di amministrazione proporrà al presidente dell'assemblea la convocazione dell'assemblea dei soci, la quale, previa deliberazione di accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci, in applicazione dell'art. 5, procederà all'elezione delle cariche indicate negli art. 9, 17 e 27 del presente statuto.
Art. 34
Le modificazioni a questo statuto, delle quali l'esperienza abbia dimostrato la necessità o la convenienza, saranno proposte all'assemblea dei soci dal consiglio di amministrazione sia di propria iniziativa, sia su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
Le modificazioni legalmente deliberate dall'assemblea dei soci, a norma dell'art. 13, per diventare esecutive, devono essere approvate a norma di legge
Art. 35
Con regolamento interno si procederà a quanto occorre per l'esecuzione del presente statuto.
Il regolamento sarà proposto dal consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci, da convocarsi entro sei mesi dall'avvenuta approvazione a norma di legge del presente statuto.
Art. 36
Il presente statuto modifica e sostituisce lo statuto approvato con delibera della Giunta Regionale 13 dicembre 1988, n. 10724 per effetto della delibera n. 6655 del 6/8/93 relativa alla privatizzazione dell'ente.
ALLEGATO A
Art. 3, punto a) dello statuto.
Stato patrimoniale dell'Arciconfraternita dei bergamaschi in Roma.
Elenco dei beni posseduti in proprio come risulta alla data del 31 dicembre 1986.
l) Chiesa di S. Maria della Pietà e SS Bartolomeo ed Alessandro in Roma, con ingresso in Piazza Colonna e sacrestia e oratorio con ingresso in Via di Pietra 70.
2) Fabbricato con ingresso in Via di Pietra 70 adibito in parte a sede dell'Arciconfraternita e del Nobile Collegio Cerasoli in Roma e con un appartamento destinato a reddito.
3) Fabbricato in Via i-Serpenti ai numeri.1S,-M9;" 150, 151, 152, 153 con undici appartamenti uso civile abitazione e tre appartamenti uso negozio.
4) Fabbricato in via S. Salvatore in Campo, con tre appartamenti e due magazzini, n. 43 bis, 44, 45.
5) Fabbricato in Piazza della Rovere n. 103 e n. 104, con otto appartamenti ed un locale adibito a negozio.
6) Fabbricato in via S. Callisto 44 di un solo appartamento.
N.B.
Il fabbricato di cui al punto 3 è stato alienato a seguito di asta pubblica autorizzata dalla Regione Lazio (delib. n. 4/87 verbo 60 del 31.03.87 - delib n. 22/90 verb. 06 visto CO.RE.CO. 4.10.90).
Il fabbricato di cui al punto 6 è stato alienato in data 26.06.96 atto notaio Giorgio lntersimone repertorio n. 153007 - delib. n. 13/95 Assemblea dei soci verb. 02 del 15.10.95.

